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STATUTO dell’Associazione Italiana Veterinaria di
Medicina Pubblica (AIVEMP)
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "AIVEMP”
(Associazione Italiana Veterinaria di Medicina Pubblica) Art.
2 - L’Associazione ha sede in Cremona via Trecchi n.20 Art.
3 - L'Associazione è un’organizzazione non commerciale, non persegue
finalità di lucro, ma solo finalità scientifiche e culturali, allo scopo di
favorire l’educazione permanente dei membri e la loro qualificazione
professionale con congressi , seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni,
audiovisivi, nel settore della medicina pubblica, sia a livello nazionale e
locale che internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che
possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della professione
veterinaria in questo settore. Al fine di garantire: - una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di
età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; -
l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo
di cui all'art. 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità dell'assemblea
dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei
bilanci o dei rendiconti,
valgono tra i soci i seguenti patti:
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili
ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali
fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio; c) da
eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono
costituite: a) dalle quote sociali; b) dall’utile derivante da
organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. All’Associazione è
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge. Art. 5 - L'esercizio finanziario
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni
esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e
quello preventivo del successivo esercizio. E' fatto obbligo di redigere e di
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
disposizioni statutarie. I Soci possono liberamente consultare i libri sociali
(libro Verbali Assemblea dei soci, libro Verbali dell'Organo Amministrativo); è
inoltre a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei quindici giorni
precedenti l’assemblea, il rendiconto economico finanziario. La richiesta di
copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. L’Associazione
delegherà alla E.V. srl con sede in Cremona via Trecchi n.20, tutta la gestione
organizzativa e amministrativa di tutta la propria attività. La E.V. srl con
sede in Cremona via Trecchi n.20, si impegna a dare rendiconto di tutte le
attività svolte predisponendo inoltre il bilancio consuntivo che dovrà essere
approvato dalla assemblea. Art. 6 - Sono membri effettivi
dell’Associazione tutti i laureati in medicina veterinaria. Sono membri
associati della Associazione gli studenti in medicina veterinaria iscritti al
quinto anno del corso di laurea, o fuori corso, e tutti coloro che, pur non
essendo medici veterinari, ma operando in settori complementari, saranno
interessati ad aderire all’Associazione per poter partecipare alle sue
iniziative ed usufruire dei servizi dalla stessa proposti. I soci associati
non hanno diritto di voto e non potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo.
Possono divenire soci onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti
per l’attività professionale nel settore della medicina pubblica veterinaria o
hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell’Associazione. I soci
onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di
voto e non possono ricoprire cariche elettive. Art. 7 - Le
domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente e
ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo. La quota associativa
dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio
Direttivo sulla base del consuntivo approvato. L'adesione si intende a tempo
indeterminato. L'associato non dimissionario è tenuto al pagamento della quota
annuale. La quota o contributo associativo non sono ripetibili, trasmissibili e
non sono rivalutabili. Art. 8 - L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al
rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento della
quota sociale. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed
indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità
verrà sancita dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per
comportamenti contrari all’etica professionale.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di
dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio, alla prima riunione,
provvede alla sua sostituzione chiedendone la validità alla prima assemblea
annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Art.
10- Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Presidente
Senior, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e due Consiglieri. Solo
per il primo mandato il Consiglio Direttivo sarà composto da un Presidente, un
Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Consiglieri. Art.
11- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine del
mandato il Presidente uscente rimane nel Consiglio Direttivo per la durata di
tre anni come Presidente Senior. Art. 12 - Il Consiglio si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta
all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed
all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito
libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
senza limitazioni. Sarà previsto come organismo decisionale per la gestione
ordinaria un Consiglio di Presidenza composto da Presidente, Vicepresidente e
Segretario che sarà comunque tenuto a relazionare, quanto deciso, a tutto il
Consiglio alla prima riunione dello stesso. Art. 14 - Il
Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei
deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i
poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima
riunione. Art. 15 - I soci sono convocati in Assemblea
ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante affissione presso la
sede sociale ed inoltre a mezzo di comunicazione scritta diretta a ciascun socio
e contenente l’ordine del giorno. La comunicazione di convocazione verrà spedita
a tutti i soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In
caso di assemblea elettiva, la comunicazione viene inviata ai soci almeno
quarantacinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve
pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli
associati, a norma dell’art. 20 del c.c. Art. 16 -
L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio
Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto
quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Art. 17
- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse le deleghe ad altro
associato, sottoscritte in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato
può cumulare più di una delega. Art. 18 - L'Assemblea è
presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza del Vicepresidente o da un
membro del Consiglio Direttivo; in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio
Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene
opportuno, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il
diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
Scrutatori. Art. 19 - Le Assemblee sono validamente
costituite e deliberano, salvo quanto previsto al successivo art.22 del presente
statuto, con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c., primo comma, anche
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e ciò in espressa deroga
a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del Codice Civile. In
occasione dell'Assemblea annuale, alla scadenza del mandato del Consiglio,
vengono rinnovate le cariche sociali su proposta del Consiglio Direttivo e con
l'approvazione a maggioranza relativa dei soci presenti. Candidature
eventuali, proposte dai soci, devono giungere al Presidente, tramite
raccomandata, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. In caso di mancata
proposta da parte del Consiglio Direttivo e/o di singoli soci, sarà l’Assemblea
stessa ad indicare i candidati alle diverse cariche; seguirà una votazione per
alzata di mano. Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati; se
non entra nei meccanismi automatici (Presidente, Presidente Senior) non è più
rieleggibile. Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica al massimo
quattro mandati e, qualora non entrino nei meccanismi automatici decadono.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 20 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono
essere presentate al Presidente dai soci almeno un mese prima dell'Assemblea.
Gli emendamenti proposti sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea che
delibererà con le maggioranze previste dall'art. 19 del presente statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 21 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
richiesto da almeno due terzi dei soci ed è deliberato dall’Assemblea, con il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori. L’assemblea che delibera lo scioglimento
dell’Associazione e la nomina dei liquidatori, stabilirà i criteri di massima
per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle
indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno associazioni con
finalità analoghe o con fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio
residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.
22 – Tutte le eventuali controversie sociali che possono sorgere tra i
soci e tra questi e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte alla
competenza di tre probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità di procedura, a maggioranza il loro lodo sarà inappellabile.
VARIE
Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, troverà applicazione la disciplina stabilita dal codice civile per le
Associazioni.
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