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14/01/2009
UE, 48 mesi il limite d'età per i test di controllo della BSE
Con la decisione 2008/908/CE, la Commissione UE ha autorizzato alcuni Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE. Come chiarito dalla nota ministeriale prot. DGSA 25344-P del 23 dicembre scorso, a partire dal 1° di gennaio 2009, la commissione UE ha stabilito una modifica della sorveglianza attiva per la BSE. L’articolo 6 paragrafo 1 ter, del Regolamento 999/2001, recante disposizione per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi, ha introdotto la possibilità da parte degli Stati membri di poter accedere ad una sorveglianza attiva modificata, nel caso dimostrino il miglioramento della situazione epidemiologica nel loro territorio, presentando una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo. A tal fine l’Italia ha presentato nel luglio del 2008 un dossier, valutato positivamente da uno specifico gruppo ad hoc istituito dalla Commissione UE. Nello stesso periodo, l’EFSA ha emesso due pareri scientifici, che evidenziavano un basso livello di rischio, nel caso venisse adottata una sorveglianza su tutti i bovini di età superiore ai 48 mesi. Sulla base delle valutazioni positive dei gruppi ad hoc e del parere EFSA la Commissione ha proposto per 15 Stati membri, una modifica della sorveglianza attiva prevedendo di limitare il campionamento per BSE ai bovini di età superiore ai 48 mesi appartenenti alla categorie a rischio (macellazione d’urgenza, differita, morti in azienda o durante il trasporto) e regolarmente macellati. Gli Stati della UE che non rientrano nella lista dei paesi beneficiari del nuovo programma dovranno per il momento proseguire con il precedente sistema di sorveglianza.
Ciò implica – sottolinea la nota ministeriale – che i bovini nati in Stati membri non in lista e macellati nel nostro paese dovranno essere campionati secondo gli attuali criteri (24 mesi categorie a rischio e 30 regolarmente macellati) indipendentemente se hanno soggiornato o meno in Stati membri autorizzati ad effettuare la nuova sorveglianza. I Paesi destinatari di questa decisione sono: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna.
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