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24/06/2008
Trasporto animale, sancito l'Accordo Stato-Regioni

E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio scorso (Serie generale n. 118) l’Accordo sancito tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi". Il documento è del 20 marzo scorso e risponde alla "necessità di predisporre un documento al fine di uniformare le modalità procedurali per le autorizzazioni e/o registrazioni dei trasportatori di animali vivi su tutto il territorio nazionale e di conseguenza, anche quello di uniformare gli aspetti relativi alle modalità dei controlli ufficiali sul trasporto animale". Le tipologie di autorizzazione al trasportatore vengono distinte in: 1) Autorizzazione Tipo 1 (S): per brevi viaggi, ovvero inferiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all’interno del territorio nazionale 2) Autorizzazione Tipo 2 (L): per lunghi viaggi, ovvero superiori alle 8 h od alle 12 h, qualora il viaggio si svolga interamente all’interno del territorio nazionale I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie, di competenza per la sede legale, dovranno rilasciare una autorizzazione, valida 5 anni dalla data di emissione, con numero di autorizzazione così codificato: CE IT TX-NNN-NNNNNN dove: X assume i valori S o L se l’autorizzazione è rispettivamente di tipo 1 o di tipo 2; NNN corrisponde al codice ISTAT della Regione; NNNNNN è un progressivo numerico da 000001 a 999999. E’ opportuno che i Servizi Veterinari di competenza tengano due diversi registri, per il Tipo 1 e per il Tipo 2, ognuno con propria numerazione progressiva, riportanti i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate. I registri verranno poi trasferiti in una banca dati nazionale in corso di istituzione presso il Ministero della Salute. Il provvedimento riporta dei fac-simile di moduli da utilizzare fermo restando che, ogni Regione e Provincia, può apportare modifiche ai modelli A1, A2, B (eventualmente prevedendo ulteriori check-list per il trasporto di specie diverse da quelle indicate, a seconda della propria realtà territoriale) ed E, G. H. I modelli C, D, F non devono invece essere modificati se non con l’inserimento dell’Azienda sanitaria che li emette, in quanto conformi ai modelli previsti all’allegato II, capo I-II ed IV del regolamento. Per i mezzi di trasporto su strada che trasportano animali per lunghi viaggi è necessario il possesso di un certificato di omologazione e ciascuna autorizzazione del trasportatore, rilasciata dall'autorità competente deve essere contrassegnata da un numero unico nazionale. Inoltre, le autorizzazioni rilasciate per i trasportatori che effettuano lunghi viaggi devono essere registrate in una base elettronica. Le prime disposizioni indicate nell'Accordo discendono dal documento redatto da un gruppo di lavoro appositamente istituito al Ministero della Salute, trasmesso a febbraio alla Conferenza.

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